Ministero spiega nuove modalità di prescrizione dei farmaci

26 settembre 2012
Aggiornamenti e focus

Ministero spiega nuove modalità di prescrizione dei farmaci



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Il provvedimento sulle liberalizzazioni di inizio anno e la spending review deliberata durante l'estate, hanno modificato le modalità con cui il medico compila la prescrizione dei medicinali sulla ricetta rossa. Le novità prescrittive, riguardano in particolare l'uso del principio attivo che diventa obbligatorio se «il paziente è curato per la prima volta per una patologia cronica o è curato per un nuovo episodio di patologia non cronica ed esistono sul mercato più medicinali equivalenti a base del principio attivo scelto».

Un documento rivolto a medici e farmacisti, pubblicato sul sito del ministero della Salute chiarisce alcuni aspetti che è bene conoscere quando si esce da un ambulatorio con una prescrizione da presentare in farmacia. Il medico ha ora la possibilità di indicare sulla ricetta «il solo principio attivo oppure il principio attivo seguito dal nome del medicinale» sia esso di marca o con denominazione generica. Mentre non è più considerata valida e conforme alla legge «la ricetta che, nei casi descritti, indichi soltanto il nome». In ogni caso «il medico può rendere vincolante la prescrizione di uno specifico medicinale» con la clausola di non sostituibilità «da accompagnarsi obbligatoriamente a una sintetica motivazione che non potrà fare riferimento alla volontà del paziente né a generiche valutazioni di ordine clinico o sanitario, ma dovrà indicare le specifiche e documentate ragioni (per esempio, accertata intolleranza agli eccipienti)». In tutti i casi in cui «si debba continuare una terapia già in atto per il trattamento di una patologia cronica o non cronica», il medico potrà prescrivere uno specifico medicinale e il principio attivo non è obbligatorio (anche se caldeggiato) così come la clausola di non sostituibilità non ha la necessità di essere motivata. In ogni caso il medico deve informare il paziente dell'esistenza dei farmaci equivalenti. Il cambiamento riguarda anche la dispensazione del farmaco in farmacia: il farmacista di fronte a una ricetta che riporti il solo principio attivo dovrà consegnare al paziente il medicinale di prezzo più basso. Nel caso in cui più medicinali abbiano un prezzo corrispondente al prezzo più basso, il farmacista terrà conto dell'eventuale preferenza del paziente. Se nella prescrizione è indicato, oltre al principio attivo, la denominazione (di marca o generica), il farmacista, se nella ricetta non è stata apposta l'indicazione di non sostituibilità, è tenuto a fornire il medicinale di prezzo più basso, fatta salva l'eventuale espressa richiesta del paziente che però oaga la differenza. Ma il farmacista è anche tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale equivalente ha prezzo più basso.



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