Disegno di legge anti-fumo

20 giugno 2008
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Disegno di legge anti-fumo



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Disegno di legge recante disposizioni organiche suldivieto di fumare - Consiglio dei ministri 1° settembre 2000

Articolo 1.

(Divieto di fumare)

1. E' vietato fumare nei seguenti ambienti chiusi, pubblici e privati, accessibili al pubblico:

a) uffici pubblici e privati;
b) strutture sanitarie, ivi compresi gli studi medici;
c) scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le università;
d) mezzi di trasporto pubblico e relative stazioni, ivicomprese, quelle portuali e marittime ed aeroportuali;
e) strutture destinate ad attività sportiva, ricreativa,culturale, congressuale, di spettacolo e di ritrovo;
f) esercizi commerciali, di ristorazione e qualsiasi altrolocale in cui si somministrano alimenti e bevande.

2. Il divieto di fumare si applica, altresì, negliambienti chiusi, non aperti al pubblico in cui si svolgeattività lavorativa.

3. Lo stesso divieto si applica nei locali chiusi disoggiorno e di lavoro dell'amministrazione della difesa,delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili delfuoco, diversi da quelli contemplati ai commi 1 e 2.

4. Con Regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1 dellalegge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministrodella sanità, può essere aggiornato o modificato l'elencoambienti e dei locali di cui ai commi 1,2 e 3 -che per lorocaratteristiche oggettive determinano la possibile prolungatae diretta esposizione dei non fumatori al fumo passivo- aiquali estendere il divieto di fumare ai sensi del presentearticolo, precisando per ciascuno di essi i parametri diafflusso di persone e di ventilazione che comportano l'applicazionedel divieto, ferma restando in ogni caso l'applicazione dell'articolo.

5. Nei locali in cui si applica il divieto di fumare èobbligatoria l'apposizione di cartelli con l'indicazionedel divieto, delle relative prescrizioni normative, dellesanzioni, del nominativo del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanzadel divieto e dell'autorità competente ad irrogare lasanzione.

Articolo 2.

(Aree per fumatori)

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 1, possonoessere istituite apposite aree riservate ai fumatori, daindicarsi mediante appositi cartelli, che rispondano aiseguenti requisiti:
a) rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzionedegli incendi e di igiene degli ambienti, nonché dei principicontenuti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni sul miglioramentodella sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi dilavoro;
b) idonea separazione fisica dagli ambienti ove vige ildivieto di fumare;
c) adeguata ventilazione e depurazione dell'aria medianteidonei impianti.

2. relativamente ai locali di cui all'art. 1, comma 2 l'istituzionedi aree riservate per fumatori è definita a seguito dicontrattazione locale con le organizzazioni sindacali e congli organismi di rappresentanza del personale. Limitatamenteai locali di cui all'art. 1, commi 2 e 3 dell'Amministrazionedella Difesa, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale deiVigili del Fuoco, nonché per quelli compresi nelle aree dicui all'art. 23, comma 6 del decreto legislativo 19settembre 1994, n. 626, si provvede con le modalità stabilitecon decreto del Ministro competente di concerto con i Ministridella Sanità, del Lavoro e della Previdenza sociale e dellaFunzione pubblica, tenendo conto delle particolari esigenze edelle disposizioni del decreto legislativo 25 maggio 1995, n.195.

Articolo 3.

(Obblighi dei responsabili)

1. I soggetti preposti alla direzione della strutturapubblica ovvero investiti della responsabilità dellastruttura privata sono tenuti a:
a) curare l'affissione dei cartelli indicatori dei divieti;
b) applicare le norme per le aree riservate per fumatori;
c) vigilare sul rispetto dei divieti, direttamente omediamente personale a ciò delegato.

Articolo 4.

(Sanzioni)

1. La violazione del divieto di cui all'art. 1 è punitacon la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire 50.000 a lire 300.000. All'accertamento dell'infrazioneed alla verbalizzazione provvedono i competenti organi dipolizia, l'incaricato della vigilanza limitatamente ailuoghi che rientrano nella disponibilità della PubblicaAmministrazione, e il delegato del datore di lavorolimitatamente ai luoghi di lavoro di cui all'art. 1, comma2.

2. La violazione degli obblighi di cui all'art. 3 èpunita con la sanzione amministrativa del pagamento di unasomma di lire 1.000.000 a lire 3.000.000. All'accertamentodell'inflazione e alla verbalizzazione provvedono icompetenti organi di polizia e, laddove previsti da specificiordinamenti, gli organi di vigilanza preposti a ciascunsettore di competenza.

3. La competenza per l'irrogazione delle sanzioni in casodi mancato pagamento è attribuita alla Regione quando laproibizione di fumare riguarda luoghi, locali o mezzi ditrasporto di pertinenza regionale. In tutti gli altri casi ècompetente il Prefetto.

4. La disciplina del procedimento relativo allacontestazione ed alla notificazione delle violazioni, alpagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto e all'emissionedell'ordinanza _ ingiunzione è regolata dalle disposizionicontenute negli articoli 14, 16, 17 e 18 della legge 24novembre 1981 n. 689.

5. I proventi delle sanzioni amministrative, compresiquelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'art.16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono attribuiti alleRegioni o alle Province autonome territorialmente interessatein base all'accertamento delle infrazioni al divieto difumare.

6. I soli proventi connessi ad infrazione accertate inlocali od ambienti di pertinenza dell'amministrazione delloStato da parte dei suoi dipendenti sono versati presso laSezione di Tesoreria provinciale territorialmente competente _anche a mezzo di conto corrente postale _ al bilancio delloStato, con imputazione al capo VIII, capitolo di entrata 2301,con indicazione della causale del versamento, per essereriassegnati alla corrispondente unità previsionale di basedel Ministero della Sanità e destinati all'informazione eall'educazione sanitaria, finalizzate alla prevenzione deltabagismo.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge - che non comportaalcun nuovo onere finanziario a carico del bilancio delloStato - entrano in vigore il centottantesimo giorno successivoalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.

2. Dalla stessa data è abrogata la legge 11 novembre 1975,n. 584, concernente il divieto di fumare in determinatilocali e su mezzi di trasporto pubblico.



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