Al farmaco urgente provvede il farmacista

09 maggio 2008
Aggiornamenti e focus

Al farmaco urgente provvede il farmacista



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Capita abbastanza spesso che si cerchi di "forzare" il farmacista a consegnare un farmaco etico anche se non si ha la prescrizione del medico. E questi, giustamente, rifiuta. Però è inutile nascondersi che sono sempre esistite situazioni in cui questo rifiuto andava contro agli interessi reali del paziente. Fece scalpore il caso del turista italiano a Parigi che, non avendo con sé il farmaco e tantomeno la ricetta, morì per non essere riuscito a ottenere il broncodilatatore di cui aveva bisogno. Insomma, c'è caso e caso: un conto è andare a caccia di antibiotici perché ci si è fatti da soli la diagnosi e un altro è trovarsi in una situazione di emergenza. Ma dal prossimo 11 maggio la situazione cambierà proprio perché si potrà distinguere tra caso e caso. "Questo è il risultato del decreto ministeriale che ha modificato il Codice del farmaco, una legge che ci viene dall'Europa e che la Federazione degli Ordini dei Farmacisti ha fortemente appoggiato a tutela dei bisogni del cittadino e anche per potenziare il ruolo della categoria nella tutela della salute, non certo in concorrenza con i medici ma, anzi, in accordo con i loro rappresentanti" spiega Andrea Mandelli, vicepresidente della Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti. "Il provvedimento tiene conto delle diverse circostanze in cui il paziente ha bisogno di un farmaco, ma per diverse ragioni non può accedere al medico: perché è un giorno festivo o è notte, oppure perché il pronto soccorso è lontano. Lo scopo è tutelare la continuità della terapia a suo tempo prescritta dal medico, e non certo creare un canale alternativo per ottenere i farmaci che richiedono la ricetta".

Tre casi ben definiti


In effetti la legge è molto chiara e, in sostanza, prevede tre casi: la malattia cronica, la necessità di non interrompere un ciclo di trattamento, la prosecuzione della terapia dopo le dimissioni dall'ospedale. "Ovviamente il paziente deve fornire delle prove. Nel caso delle malattie croniche, come il diabete o l'ipertensione, il farmacista può consegnare il medicinale, a condizione che nella farmacia siano presenti ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto, oppure se il paziente può esibire un documento rilasciato dall'autorità sanitaria che prova che lui soffre della patologia per la quale è indicato il farmaco. Se il documento non indica il farmaco da utilizzare nel trattamento il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione in cui si assume la responsabilità della verità delle sue dichiarazioni circa il farmaco con il quale è in cura" spiega Mandelli. Si può anche esibire una ricetta scaduta da non più di 30 giorni, che il farmacista deve poi annullare per evitare che venga usata di nuovo. E, naturalmente vale anche il fatto che il farmacista conosca già il paziente e sappia con certezza di quale malattia soffre e quale trattamento segue.
"Il caso classico della necessità di non interrompere il trattamento è quello dei cicli di antibiotici" dice il viecepresidente della FOFI. "Può accadere che si rompa una fiala, o vada persa una compressa. In questi casi oltre che precedenti ricette può valere l'esibizione della confezione inutilizzabile ma occorre sempre la dichiarazione firmata dal cittadino". Infine c'è la prosecuzione della terapia seguita in ospedale: "Per ottenere i farmaci necessari il cittadino deve esibire la lettera di dimissione dell'ospedale, nella quale risulti l'indicazione di proseguire l'assunzione dei farmaci. Il cittadino, però, deve far valere questa possibilità al massimo entro i due giorni dalla dimissione e fa fede la data della lettera del medico ospedaliero".

Farmaci esclusi dalla norma


Quali farmaci non possono essere consegnati? Intanto quelli iniettabili no, a meno che non si tratti dell'insulina per i pazienti diabetici, degli antibiotici per iniezione intramuscolare, nel caso della confezione danneggiata, o dei farmaci prescritti alla dimissione dall'ospedale. "Non solo: sfuggono alla dispensazione d'urgenza anche gli psicofarmaci e quei farmaci che richiedono la prescrizione di uno specialista anziché del medico di famiglia" spiega Mandelli. "Inoltre, il farmaco consegnato con queste modalità va pagato direttamente di tasca propria, anche se normalmente, cioè con la ricetta, sarebbe rimborsato". "Il farmacista" aggiunge "è tenuto dalla legge a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura. Per questo il farmacista consegna al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato".

Maurizio Imperiali



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