Poca concorrenza in farmacia

20 giugno 2008
Aggiornamenti e focus

Poca concorrenza in farmacia



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Il Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato nientemeno che la Federazione degli Ordini dei Farmacisti e le Associazioni dei titolari di farmacia nazionale e provinciale. I motivi sono due: il primo è la limitazione del diritto dei titolari di farmaci a fare pubblicità alla propria impresa; il secondo, più interessante per il consumatore, è che le associazioni citate hanno indotto i farmacisti a rispettare tutti i medesimi prezzi dei prodotti parafarmaceutici, sia adottando i listini delle case produttrici sia concordando un prezzo comune all'interno, per esempio, dell'area della provincia. Le sanzioni ammontano in totale a oltre 80.000 euro e la delibera, emessa il 14 febbraio, è stata pubblicata solo qualche giorno fa.

L'omogeneizzato più caro che al supermercato


Per intendersi, nella categoria del parafarmaco rientrano prodotti quali cosmetici, detergenti, omogeneizzati, occhiali da presbite, eccetera, che sono venduti sì in farmacia, ma non sono a nessun titolo farmaci. Di norma questi articoli sono, almeno in parte, venduti anche nella grande distribuzione e a prezzi più bassi, anche se non esiste una coincidenza totale: spesso in farmacia si trovano, per esempio, dentifrici o detergenti intimi che non vengono distribuiti al supermercato. In pratica si era agito nei confronti del parafarmaco come se si trattasse di farmaci (etici o da banco) sui quali sono vietati sconti e sui quali peraltro esiste l'esclusiva di vendita nel canale farmacia.
Il fatto curioso è che la denuncia all'antitrust è partita da un'azienda che stava cercando di promuovere presso i farmacisti il sistema delle fidelity card, scontrandosi appunto con il divieto da parte di ordini e associazioni. Secondo questi ultimi, infatti, questa carte fedeltà configuravano un modo per accaparrarsi clienti a scapito dei colleghi, cosa vietata dal codice deontologico della categoria. Come sarebbe potuto avvenire questo accaparramento del pubblico? Semplicemente perché alla card sarebbero stati abbinati sconti sui prodotti non medicinali. Peraltro, sempre allo scopo di scoraggiare la concorrenza commerciale, in passato c'erano anche state limitazioni ai servizi di consegna a domicilio dei farmaci.

Arriva il tre x due?


L'autorità per la concorrenza, quindi, ha stabilito due cose: la prima che il farmacista può fare pubblicità, sempre nei limiti della deontologia, ai servizi accessori che offre (misura la pressione arteriosa? Può comunicarlo, anche via internet). Inoltre può, se lo ritiene, applicare sconti su dentifrici, ciprie, prodotti di erboristeria eccetera. Di conseguenza, nella farmacia esisterebbero due attività diverse: da una parte quella della vendita di farmaci, che obbedisce alle regole fin qui seguite, dall'altra l'attività di vendita del parafarmaco che, piaccia o meno, va considerata un'attività commerciale come tutte le altre e nella quale perciò sono possibili attività promozionali, anche con la carta fedeltà. Contro la delibera, naturalmente, gli enti chiamati in causa potranno ricorrere al TAR del Lazio entro 60 giorni.

Maurizio Imperiali



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