Legge biotestamento, ultima parola al medico

13 luglio 2011
Aggiornamenti e focus

Legge biotestamento, ultima parola al medico



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Dopo un iter di oltre due anni, la Camera ha approvato il disegno di legge sul testamento biologico, che ha avuto il primo via libera del Senato il 26 marzo 2009. Una settantina i voti di scarto (278 i sì, 205 i contrari, 7 astensioni) hanno approvato il ddl, modificato nel suo impianto che lascia, in sostanza, l'ultima parola sul fine vita al medico. Ma quali sono le modifiche principali rispetto al provvedimento uscito dal Senato? La più rilevante è quella che prevede la sospensione solo in casi eccezionali e solo per i malati terminali di nutrizione e idratazione artificiale, limiti più stretti sul momento in cui si attiva la dichiarazione anticipata di trattamento, nella quale, tra l'altro, si potranno indicare ''orientamenti'' e non più volontà rispetto ai soli trattamenti che si desidera attivare e non anche che si vogliono rifiutare. È stato confermato, poi, il no all'eutanasia e il carattere non vincolante delle Dat. Scompare invece il collegio di medici chiamato a intervenire, in forma sempre non vincolante, in caso di controversia tra fiduciario e medico curante. Ma ecco in sintesi il contenuto del testo, otto articoli, e non più nove, perche è stato soppresso l'intero articolo 8, che prevedeva il via libera del giudice tutelare in caso di divergenza tra familiari (in assenza del fiduciario) e medico curante.

Nutrizione
L'alimentazione e l'idratazione artificiali non faranno parte delle dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat), ma potranno essere sospese in casi eccezionali, quando il paziente «in stato terminale» non è più in grado di assimilarle e quando «le medesime risultino non più efficaci»

Platea
La legge non è rivolta solo ai pazienti in stato vegetativo, ma anche appunto ai malati terminali. La Dat però assumerà valore solo nel momento in cui ci sarà «accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale».

Solo Dichiarazioni anticipate di trattamento
Sarà valida solo la Dat espressa nelle forme previste dalla legge (con un registro telematico nazionale con un unico archivio, di cui sarà titolare il ministero della Salute). Escluse altre dichiarazioni che non potranno essere utilizzate per ricostruire le volontà della persona. Nelle Dat si potranno indicare solo i trattamenti che si desidera attivare (fatti salvi quelli sproporzionati o sperimentali cui ancora si può dire no).

Lea
Ai pazienti in stato vegetativo sarà garantita «l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare» prevedendola tra i livelli essenziali di assistenza.

Fiduciario
In assenza della nomina di un fiduciario, la Dat prevede che i suoi compiti saranno adempiuti dai familiari (a partire dai genitori, ndr) indicati dal Codice Civile.

Medico
Le volontà espresse dal paziente nelle Dat rimangono non vincolanti per il medico curante.

Marco Malagutti




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